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Regola la commercializzazione, l’acquisto e il possesso di aerosol a base di estratti vegetali ai fini dell’autodifesa femminile; stabilisce sanzioni per l’uso improprio di aerosol a base di estratti vegetali; e modifica la Legge n. 10.826 del 22 dicembre 2003 (Disarmam

2026-09-01 08:46:29

Presidenza della Repubblica
Casa Civile
Segreteria Speciale per le Questioni Giuridiche

LEGGE N. 15.474, DEL 23 LUGLIO 2026

Messaggio di veto

Disciplina la commercializzazione, l’acquisto e il possesso di aerosol a base di estratti vegetali ai fini della difesa personale delle donne; stabilisce sanzioni per l’uso improprio di aerosol a base di estratti vegetali; e modifica la Legge n. 10.826, del 22 dicembre 2003 (Statuto sul Disarmo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Comunica che il Congresso Nazionale ha decretato e io promulgo la seguente legge:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. È autorizzata, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione, l’acquisto e il possesso di aerosol a base di estratti vegetali, purché debitamente autorizzati dall’organo competente, ai fini della difesa personale delle donne.

art. 1, § 1º L’autorizzazione all’acquisto e al possesso prevista dal capoverso del presente articolo è concessa:

I – automaticamente alla donna maggiorenne di 18 (diciotto) anni;

II – (ABROGATO).

art. 1, § 2º Ai fini della presente legge, si intende per aerosol a estratti vegetali il dispositivo portatile a minor potenziale offensivo che utilizza uno spray al peperoncino a base di oleoresina di capsicum o altri estratti vegetali autorizzati dagli organi competenti, destinato a contenere temporaneamente un aggressore al fine di respingere un’aggressione attuale o imminente all’integrità fisica o sessuale dell’utilizzatrice.

art. 1, § 3º Le specifiche tecniche, i limiti di capacità, la concentrazione della sostanza attiva e gli standard di sicurezza dell’aerosol a estratti vegetali sono definiti mediante regolamento, nel rispetto delle norme dell’Agenzia nazionale per la vigilanza sanitaria (Anvisa) e degli altri organi competenti.

§ 4º Il produttore autorizzato, qualora utilizzi la oleoresina di capsicum come parte della composizione attiva dell’aerosol a estratti vegetali, deve rispettare i limiti relativi all’uso restrinto di sostanze, come stabilito dal Comando dell’Esercito.

§ 5º (ABROGATO).

§ 6º I contenitori con capacità superiore a 50 ml (cinquanta millilitri) di aerosol a estratti vegetali sono classificati come di uso restritto e destinati esclusivamente alle Forze Armate, agli organi di sicurezza pubblica, alle guardie municipali e agli altri organi responsabili della sicurezza delle istituzioni statali e delle autorità governative.

Art. 2º L’acquisto dell’aerosol a estratti vegetali disciplinato dalla presente legge è subordinato a:

I – verifica dell’età minima di 18 (diciotto) anni;

II – (ABROGATO);

III – presentazione di un documento ufficiale di identità con fotografia;

IV – presentazione di una prova di residenza stabile;

V – l’assenza di condanne penali per reati dolosi commessi con violenza o grave minaccia, comprovata mediante autodichiarazione.

Paragrafo unico. L’esercizio commerciale dovrà conservare un registro semplificato della vendita, contenente l’identificazione dell’acquirente, per un periodo di 5 (cinque) anni, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 13.709 del 14 agosto 2018 (Legge Generale sulla Protezione dei Dati Personali).

Art. 3. L’aerosol a base di estratti vegetali autorizzato dalla presente legge:

I – è destinato all’uso individuale e non trasferibile;

II – non può contenere sostanze con effetto letale o con tossicità permanente;

III – deve conformarsi agli standard tecnici e di sicurezza stabiliti da un regolamento del Potere Esecutivo.

Art. 4º L’uso di dispositivi aerosol a base di estratti vegetali previsti dalla presente legge è considerato lecito esclusivamente al fine di respingere un’aggressione ingiusta, attuale o imminente, ai sensi dell’art. 25 del Decreto-Legge n. 2.848 del 7 dicembre 1940 (Codice Penale), mediante impiego proporzionato e moderato, che cessa immediatamente dopo la neutralizzazione della minaccia.

CAPITOLO II

COMMERCIALIZZAZIONE, ACQUISTO E POSSESSO

Art. 5º Spetta al Potere Esecutivo federale autorizzare e vigilare sulla commercializzazione dell’aerosol a base di estratti vegetali disciplinato dalla presente legge.

Art. 6º L’esercizio autorizzato alla commercializzazione dell’aerosol a base di estratti vegetali deve:

I – tenere un registro delle vendite che consenta la tracciabilità del prodotto;

II – fornire indicazioni fondamentali sull’uso corretto, sicuro e responsabile del dispositivo;

III – rilasciare documento fiscale conformemente alla normativa vigente;

IV - registrare i dati dell'acquirente e della persona che avrà il possesso dell'aerosol contenente estratti vegetali di cui alla presente legge.

Paragrafo unico. Le informazioni di cui al comma IV del presente articolo saranno inserite in un apposito database creato e gestito dal Potere Esecutivo.

CAPITOLO III

(VETATO)

Art. 7 (VETATO).

Art. 8 (VETATO).

CAPITOLO IV

(VETATO)

Art. 9 (VETATO).

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10. È istituito il Programma Nazionale di Formazione in Autodifesa e nell’Uso di Strumenti a Basso Potenziale Offensivo per le Donne.

§ 1º Il programma di cui al capoverso del presente articolo osserverà le seguenti linee guida:

I – (ABROGATO);

II – informazione sui limiti legali della legittima difesa e sulle conseguenze derivanti da un uso sproporzionato dello strumento;

III – diffusione di contenuti informativi sul ciclo della violenza domestica e sui canali di denuncia;

IV – promozione di campagne educative sull’uso responsabile dell’aerosol a base di estratti vegetali.

§ 2º L’attuazione del programma avverrà in modo progressivo, mediante apposita regolamentazione che disciplinerà l’esecuzione del bilancio, la stipula di convenzioni e la partecipazione di enti partner.

Art. 11. La presente Legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Brasilia, 23 luglio 2026; 205° dell’Indipendenza e 138° della Repubblica.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dario Carnevalli Durigan
Wellington César Lima e Silva
Márcia Helena Carvalho Lopes
Bruno Moretti

Questo testo non sostituisce quello pubblicato nel DOU del 24.7.2026

*

 

Presidenza della Repubblica

Casa Civile

Segreteria Speciale per gli Affari Giuridici

LEGGE N. 15.474, DEL 23 LUGLIO 2026

Messaggio di veto

Disciplina la commercializzazione, l’acquisto e il possesso di aerosol contenenti estratti vegetali ai fini dell’autodifesa femminile; stabilisce sanzioni per l’uso improprio di aerosol contenenti estratti vegetali; e modifica la Legge n. 10.826 del 22 dicembre 2003 (Statuto del Disarmo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Comunica che il Congresso Nazionale decreta e io sanzione la seguente Legge:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1º È autorizzata, sull’intero territorio nazionale, la commercializzazione, l’acquisto e il possesso di aerosol a base di estratti vegetali, purché debitamente autorizzati dall’organo competente, ai fini della difesa personale delle donne.

§ 1º L’autorizzazione all’acquisto e al possesso prevista dal capoverso del presente articolo è rilasciata:

I – automaticamente, alla donna maggiorenne;

II – (ABROGATO).

§ 2º Ai fini della presente Legge, si intende per aerosol a base di estratti vegetali il dispositivo portatile, di ridotto potenziale offensivo, che utilizza spray al peperoncino a base di oleoresina di capsicum o di altri estratti vegetali autorizzati dagli organi competenti, destinato al contenimento temporaneo dell’aggressore al fine di respingere un’aggressione attuale o imminente all’integrità fisica o sessuale dell’utilizzatrice.

§ 3º Le specifiche tecniche, i limiti di capacità, la concentrazione della sostanza attiva e gli standard di sicurezza dell’aerosol di estratti vegetali saranno definiti mediante regolamento, nel rispetto delle norme dell’Agenzia nazionale per la vigilanza sanitaria (Anvisa) e degli altri enti competenti.

§ 4º Il produttore autorizzato, qualora utilizzi l’oleoresina di capsico come parte della composizione attiva dell’aerosol di estratti vegetali, deve osservare i limiti relativi all’uso vincolato di sostanze, come stabilito dal Comando dell’Esercito.

§ 5º (ABROGATO).

§ 6º I contenitori con capacità superiore a 50 ml (cinquanta millilitri) di aerosol di estratti vegetali sono classificati come uso vincolato, destinati esclusivamente alle Forze Armate, agli organi di sicurezza pubblica, alle guardie municipali e ad altri enti preposti alla sicurezza delle istituzioni statali e delle autorità governative.

Art. 2º L’acquisto dell’aerosol di estratti vegetali di cui alla presente legge sarà subordinato a:

I – attestazione dell’età minima di 18 (diciotto) anni;

II – (ABROGATO);

III - la presentazione di un documento ufficiale di identità con fotografia;

IV - la presentazione della prova della residenza stabile;

V - l’assenza di condanna penale per reato doloso commesso con violenza o grave minaccia, comprovata mediante autodichiarazione.

Comma unico. L’esercizio commerciale deve conservare un registro semplificato della vendita, contenente l’identificazione dell’acquirente, per un periodo di 5 (cinque) anni, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 13.709, del 14 agosto 2018 (Legge generale sulla protezione dei dati personali).

Art. 3º L’aerosol a base di estratti vegetali autorizzato dalla presente legge:

I - è destinato all’uso individuale e non trasferibile;

II - non può contenere sostanze ad effetto letale o tossicità permanente;

III - deve conformarsi alle norme tecniche e di sicurezza stabilite nei regolamenti del Potere Esecutivo.

Art. 4º L’uso dei dispositivi aerosol a base di estratti vegetali previsti dalla presente legge è considerato lecito esclusivamente quando effettuato per respingere un’aggressione ingiusta, attuale o imminente, ai sensi dell’art. 25 del Decreto-Legge n. 2.848, del 7 dicembre 1940 (Codice Penale), mediante impiego proporzionato e moderato, cessando immediatamente dopo la neutralizzazione della minaccia.

CAPITOLO II

COMMERCIALIZZAZIONE, ACQUISTO E POSSESSO

Art. 5º Spetta al potere esecutivo federale autorizzare e vigilare sulla commercializzazione dell’aerosol a base di estratti vegetali di cui alla presente legge.

Art. 6º L’esercizio autorizzato alla commercializzazione dell’aerosol a base di estratti vegetali deve:

I – tenere un registro delle vendite che consenta la tracciabilità del prodotto;

II – fornire indicazioni basilari sull’uso corretto, sicuro e responsabile del dispositivo;

III – rilasciare un documento fiscale conformemente alla normativa vigente;

IV – registrare i dati dell’acquirente e della persona che avrà il possesso dell’aerosol a base di estratti vegetali di cui alla presente legge.

Paragrafo unico. Le informazioni di cui al punto IV del capoverso del presente articolo saranno inserite in un proprio database creato e gestito dall’Esecutivo.

CAPITOLO III

(VETATO)

Art. 7 (VETATO).

Art. 8 (VETATO).

CAPITOLO IV

(VETATO)

Art. 9 (VETATO).

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10. È istituito il Programma Nazionale di Formazione in Autodifesa e nell’Uso di Strumenti a Potenziale Offensivo Ridotto per le Donne.

§ 1º Il programma di cui al capoverso del presente articolo osserverà le seguenti linee guida:

I – (ABROGATO);

II – indicazioni sui limiti giuridici dell’autodifesa e sulle conseguenze derivanti da un uso sproporzionato dello strumento;

III – diffusione di contenuti informativi sul ciclo della violenza domestica e sui canali di denuncia;

IV - promozione di campagne educative sull’uso responsabile di aerosol a base di estratti vegetali.

§ 2º L’attuazione del programma avverrà progressivamente, mediante apposito regolamento, che disciplinerà l’esecuzione del bilancio, la conclusione di accordi e la partecipazione di enti partner.

Art. 11. La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Brasilia, 23 luglio 2026; 205° dell’Indipendenza e 138° della Repubblica.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Dario Carnevalli Durigan

Wellington César Lima e Silva

Márcia Helena Carvalho Lopes

Bruno Moretti

Il presente testo non sostituisce quello pubblicato nel DOU del 24.7.2026

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